Questo scrivemmo su Music@ (marzo-aprile 2008). Nel settembre dello stesso anno Michele Dall’Ongaro, ci fece causa (civile) perché si ritenne diffamato, chiedendoci danni per 100.000 Euro ed altri 30.000 Euro per danno esistenziale. Nell’atto di citazione, Dall’Ongaro chiamò in causa anche il Conservatorio 'Casella', in quanto editore della rivista. Dalla sentenza, appena resa pubblica, riproduciamo alcuni passaggi cruciali.
Il 27 novembre u.s. il giudice del Tribunale dell’Aquila, dott. Antonella Camilli, ha emesso la seguente sentenza. Per il Conservatorio: ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva per gli effetti dell’art.12 della legge 47/48 e comunque respinge integralmente le domande di parte attrice ( Dall’Ongaro) in quanto infondate in fatto e in diritto”. Per quel che ci riguarda, in quanto direttore di Music@ ed autore del breve ‘foglio d’album’ ( pag.31 di Music@, marzo-aprile 2008) intitolato ‘Compagnia della buona radio’, respinge altresì la citazione in giudizio, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”.
Quanto alla chiamata in causa del Conservatorio, il giudice dichiara che è "illegittima, perché la legge ( art.57 della legge sulla stampa) configura la responsabilità diretta del direttore e dell’autore, giammai dell’editore che deve, pertanto, essere dichiarato non legittimato passivamente nel presente giudizio".
Per il direttore ed autore del pezzo, il giudice afferma: per quanto concerne il merito della controversia, si rileva che "da una attenta lettura dell’articolo di cui a pag.31 della rivista detta, emerge chiaramente che il diritto di critica è stato esercitato in modo corretto, in quanto il convenuto Acquafredda, in qualità di autore nonché di direttore della richiamata rivista, con l’articolo pubblicato, ha utilizzato espressioni non denigratorie, lesive dell’onore e della reputazione dell’attore" (Dall’Ongaro)
Perciò conclude:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Conservatorio di Musica;
2. Respinge la domanda;
3. Condanna l’attore ( Dall’Ongaro) a rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio, rispettivamente nella misura complessiva di Euro 2.000,00, oltre accessori per legge previsti, ai sensi del decreto n.140 del 2012.
L’Aquila 27 novembre 2013. Dott. Antonella Camilli
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