domenica 12 gennaio 2020

La Corte costituzionale in ascolto della società civile

 Anche la società civile, d’ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale. Lo ha deciso la Consulta con una delibera dell’8 gennaio 2020, modificando le norme che regolano i suoi giudizi. Le modifiche entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In particolare, il nuovo articolo 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. La Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all’ascolto dei cosiddetti amici curiae: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative. Altra rilevante modifica approvata dalla Corte consiste nella previsione, nel nuovo articolo 14-bis delle Norme integrative, della possibilità di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Il confronto con gli esperti si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio. Inoltre, nei giudizi in via incidentale, proposti da un giudice nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo, potranno intervenire - oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale) - anche altri soggetti, sempre che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio. Coloro che chiedono di intervenire potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche prima dell’udienza. Il nuovo articolo 4-bis disciplina le modalità di accesso agli atti del giudizio da parte dei terzi intervenienti.



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