sabato 19 gennaio 2019

Attività giornalistica. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali

Giornalismo e privacy, via libera del Garante al Codice deontologico sull’uso dei dati personali. Previsti obblighi anche per gli editori.

di USPI 

L’Autorità ha verificato la conformità del Codice alle nuove norme europee sulla protezione dei dati personali (GDPR), raffrontandole con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 3 del 4 gennaio 2019 la Delibera 29 novembre 2018 del Garante per la Protezione dei dati Personali (doc. web n. 9067692), “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Delibera n. 491). La verifica demandata all’Autorità non modifica sostanzialmente il Codice deontologico limitandosi ad un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo. L’autorità di controllo in materia di privacy, infatti, ha ritenuto che le disposizioni ivi contenute fossero già in linea con la nuova normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali e conseguentemente ha ritenuto di non modificare la sostanza di alcuna delle norme ivi contenute. Le uniche modifiche che si sono rese necessarie, pertanto, sono state soltanto quelle richieste dal coordinamento con i nuovi riferimenti normativi in materia. Il Codice deontologico, in particolare, disciplina l’attività giornalistica in relazione alla divulgazione dei dati personali, alle tutele del domicilio, del minore, della dignità delle persone (in special modo quelle malate), del diritto alla non discriminazione, della sfera sessuale della persona, del diritto di cronaca nei procedimenti penali. Il “faro” che deve illuminare il giornalista nella sua attività di cronaca e di indagine è “l’essenzialità dell’informazione” (articolo 6 del Codice): «La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto… La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica». Il Codice tutela i commenti e le opinioni espressi dal giornalista, perché «appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti».



Obblighi per gli editori -  Le Regole deontologiche, impostate dall’Ordine dei giornalisti e verificate dal Garante, introducono anche due obblighi per gli editori: 1) Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento; 2) Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.




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