Il «fine pena mai» non è compatibile con gli articoli 3 e 27 della Costituzione italiana, oltre che con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non garantisce, infatti, l’uguaglianza di tutti davanti alla legge, né tanto meno è in grado di realizzare la finalità rieducativa della pena.
Si parla qui dell’ergastolo cosiddetto ostativo, ovvero dell’impedimento previsto dall’articolo 4bis dell’Ordinamento penitenziario alla concessione dei benefici (possibili per gli altri ergastolani) ai condannati per reati molto gravi, quali quelli di matrice mafiosa e terroristica, che non abbiano «utilmente collaborato» con la giustizia.
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