lunedì 30 novembre 2020

GIORNALISTI. Testo unico dei loro doveri,. In vigore dal 1 gennaio 2021

 Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale - Testo unico dei doveri del giornalista, sì al rispetto delle differenze di genere, alla recidiva e ai principi sull’informazione scientifica e sanitaria.


19/11/2020. Nella riunione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti – che ha sciolto i nodi preliminari per pervenire alla formulazione di un regolamento sul voto telematico in aggiunta a quello che rimarrà possibile al seggio tradizionale – sono state apportate all’unanimità storiche modifiche al Testo unico dei doveri del giornalista che andranno in vigore dal 1° gennaio 2021 per consentire l’adeguata diffusione delle norme approvate.


“Sono tutte innovazioni di fondamentale importanza – sottolinea esprimendo grande soddisfazione il presidente del Cnog, Carlo Verna – dalla previsione in tema disciplinare di sanzioni più pesanti in caso di recidiva a indicazioni molto opportune riguardanti il giornalismo scientifico”. ((link al testo)


“Ma quello che ritengo il fiore all’occhiello di tutti noi e ringrazio la commissione pari opportunità e Paola Dalle Molle che l’ha presieduta con grande impegno e competenza, è costituito – continua Verna – dalle specifiche previsioni per il ‘Rispetto delle differenze di genere”. Anche se alcune cose erano evincibili dai principi generali del nostro testo deontologico, le puntualizzazioni fatte rendono ancora più chiare le prescrizioni irrinunciabili di un linguaggio rispettoso che eviti gli stereotipi di genere, e costituiscono un contributo di civiltà che il mondo del giornalismo italiano ha voluto dare in un tempo storico molto triste per il perpetuarsi inaccettabile e sempre ingiustificabile delle violenze sulle donne”.


Approvato dal CNOG il nuovo articolo del testo unico dei doveri dei giornalisti, proposto dalla CPO, sull’uso del linguaggio nei casi di violenza di genere


Evitare la spettacolarizzazione e usare un linguaggio rispettoso nei casi di violenze di genere, al di là dell’orientamento sessuale delle vittime. Oggi il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha votato all’unanimità il nuovo articolo 5 bis “Rispetto delle differenze di genere” del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, elaborato dal Gruppo di Lavoro Pari Opportunità del CNOG. “L’approvazione dell’articolo rappresenta un momento storico – hanno sottolineato i componenti del gruppo composto da Lucio Bussi, Cristina Caccia, Michela Canova, Elisabetta Cosci, Alessandra Fava, Tamara Ferrari, Elide Giordani, Nadia Monetti, Luisella Seveso e Gianpaolo Boetti insieme alla coordinatrice Paola Dalle Molle. Un lavoro di squadra realizzato grazie all’impegno di tutte e tutti nonostante i tempi difficili a causa dell’emergenza Covid.” L’articolo pone l’accento sulla gravità dell’uso di narrazioni scorrette che sono ancora troppo diffuse e invita quindi a usare “un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole”, ad “attenersi all’essenzialità della notizia e alla continenza” e ad evitare ogni tipo di spettacolarizzazione della violenza. Il 5 bis è stato votato all’unanimità dal Consiglio e sarà operativo dal 1 gennaio 2021. Il gruppo di lavoro Pari Opportunità, , a luglio aveva presentato anche il primo corso di formazione professionale on line, dalla stessa ideato e realizzato sul tema “Violenza contro le donne: le regole dell’informazione”.


URL pagina: https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista-si-al-rispetto-delle-differenze-di-genere-alla-recidiva-e-ai-principi-sullinformazione-scientifica-e-sanitaria/38641


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MODIFICHE AL TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA


(Approvate dal Consiglio Nazionale il 19 novembre 2020)


1) Aggiungere all’art. 2 il secondo comma dell’art. 2:



  1. Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è


incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici


che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato


con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato,


nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare,


per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se


ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa


violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione


immediatamente più grave.


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2) Aggiungere dopo l’art. 5:


Art. 5 - bis


Rispetto delle differenze di genere


Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista:



  1. a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;

  2. b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;

  3. c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.


3) Inserire nell’art. 6 le parole in corsivo


Art. 6 - Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria


Il giornalista:



  1. a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;

  2. b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v’è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;

  3. c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;

  4. d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.


 


Le modifiche andranno in vigore il 1° gennaio 21


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