Prosegue l’attività di conferma, in sede giudiziale, delle risultanze dei verbali ispettivi notificati ad alcune aziende editoriali aventi ad oggetto, in particolare, il campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico FNSI-FIEG e la definizione dei criteri identificativi del rapporto di lavoro subordinato in ambito giornalistico.
Per quanto attiene alla prima questione, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2833/2019 del 1° luglio 2019, in accoglimento della tesi sostenuta dai legali dell’Istituto, ha riconosciuto la legittimità di tutte le richieste avanzate dagli ispettori circa il versamento delle differenze contributive tra le retribuzioni denunciate dall’azienda in base al Contratto AER-ANTI Corallo – applicato al personale dipendente – e quelle previste dal Contratto FIEG-FNSI, obbligatoriamente applicabile alla fattispecie in quanto la Società editava un giornale quotidiano.
Inoltre, sono risultati dovuti i contributi previdenziali calcolati anche su tutti gli altri istituti contrattuali previsti dal predetto CNLG, quali:
- indennità redazionale, ancorché non corrisposta ai dipendenti;
- indennità chilometriche e diarie forfetizzate, corrisposte di fatto come retribuzioni aggiuntive in quanto non effettivamente connessi a effettivi spostamenti o trasferte per servizio.
La Corte, inoltre, ha accertato la fondatezza delle altre irregolarità riscontrate in sede ispettiva, afferenti la riqualificazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato in ragione della effettiva modalità di svolgimento della prestazione.
Sempre in tema di lavoro subordinato, con la sentenza n. 2842 del 2 luglio 2019, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma si è espressa a favore dell’INPGI confermando gli esiti di un accertamento ispettivo nei confronti di una importante società di servizi editoriali a seguito del quale erano stati riqualificati come rapporti di lavoro subordinato le posizioni lavorative di alcuni giornalisti formalmente inquadrati come collaboratori autonomi. Nel corso dell’accertamento, in particolare, era stato riscontrato che l’attività lavorativa veniva resa all’interno dei locali aziendali ed era ripartita su turni di lavoro le cui fasce orarie erano stabilite dai responsabili dei vari gruppi di lavoro, in base alle esigenze redazionali, strettamente subordinate alla tempistica degli eventi sportivi diurni e serali, domenicali ed infrasettimanali o stagionali.
La Corte, quindi, ha confermato ancora una volta la correttezza dei criteri adottati dagli ispettori dell’Istituto per accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico.
Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – che, con Sentenza n. 6208/2019, ha riconosciuto la validità delle risultanze istruttorie di un verbale ispettivo a seguito del quale si era proceduto alla riqualificazione di un rapporto di lavoro risultante come collaborazione professionale autonoma, rivelatosi – dall’esame documentale e testimoniale – un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti. Nello specifico, è stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro di un giornalista svolgente attività di Direttore di Testata – in relazione al quale il Giudice ha evidenziato lo svolgimento di funzioni e compiti tali da dimostrare il suo inserimento stabile nell’organizzazione dell’Impresa con le caratteristiche tipiche definite dall’art. 6 del Contratto nazionale collettivo FIEG-FNSI – e di un altro giornalista che, sebbene formalmente qualificato come lavoratore autonomo, aveva da sempre lavorato presso la Società sotto il coordinamento dello stesso Direttore della Testata.
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