Federculture invia a MiC e Consip atto formale per annullamento della gara, nello stesso giorno in cui il Tribunale di Trento riconosce ad un lavoratore il diritto a vedersi applicato il CNNL Federculture
Federculture ha inviato al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al Capo di Gabinetto del MiC, alla Consip, al direttore del Parco Archeologico del Colosseo, e per quanto di competenza al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, un formale atto di significazione relativamente al bando per l’aggiudicazione del servizio di biglietteria presso il Parco Archeologico del Colosseo, pubblicato il 7 ottobre 2022.
Nell’atto, redatto dallo studio legale Passalacqua, si individuano “profili di illegittimità originaria e di responsabilità per danni nei confronti di Federculture e delle imprese associate”.
Come Federculture aveva già rilevato in occasione della pubblicazione del bando, il fatto che all’art. 26, con riferimento all’applicazione della c.d. clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, si faccia esplicitamente riferimento al CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi “opera una incomprensibile e illegittima scelta in favore di CCNL estraneo al settore per cui è stata azionata la procedura concorsuale, con evidenti e dannose ricadute sulla esponente Organizzazione datoriale”.
Federculture, infatti, – in quanto soggetto rappresentativo e titolare del primo e più rilevante Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale, ma anche rappresentativo della più rilevante rete di operatori del settore – sottolinea che nel bando “alcuna menzione è riservata al CCNL di settore più rappresentativo, conferente e risalente, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali, ed avente ad oggetto esattamente – tra gli altri – i servizi per cui è stata indetta la procedura”. Data la rispettiva natura e settore di applicazione dei due contratti, dunque, “è di tutta evidenza che la indicazione del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi quale fonte regolatrice privilegiata (rectius: esclusiva) costituisce, oltre che una lesione della rappresentatività e dell’interesse associativo di Federculture, anche una scelta irragionevole e lesiva del prevalente interesse pubblico connesso alla implementazione di un servizio rivolto a creare una infrastruttura di eccellenza nella erogazione di attività strettamente connesse alla valorizzazione, ma anche alla tutela, del bene culturale”.
Ma, nell’atto inviato si fa un ulteriore rilievo rispetto al fatto che il Codice dei contratti pubblici all’art. 30, comma 4 prescrive che “Al personale impiegato nei lavori, servizi, e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Da ciò consegue, come si legge nell’atto, che “è di tutta evidenza che il CCNL Federculture è quello che, per oggetto e settore in cui operano le aziende associate, risponde al criterio normativo sopra richiamato. La scelta operata dalla stazione appaltante appare quindi macroscopicamente violativa oltre che di parametri di buon andamento e di legittimo esercizio del potere, anche della precisa disposizione di legge ut supra richiamata, anche nella sua concreta applicazione come delineata dalla Giurisprudenza amministrativa, con conseguente annullabilità dell’aggiudicazione in favore di soggetti che applicassero un CCNL non riconducibile – come quello Federculture – al settore oggetto della procedura di affidamento.
Tanto premesso e considerato, – come si legge nella conclusione del documento – si invitano e diffidano le amministrazioni intestate, per quanto di competenza, ad intervenire in autotutela, con le modalità previste dalla legge, al fine di sanare un vulnus che incide irrimediabilmente sulla legittimità dell’intera procedura, viziandone gli esiti”.
A sostegno della vertenza vi è più di un precedente giurisprudenziale, come la sentenza n. 5733 del 9 maggio 2022 del Tar del Lazio e la n. 199/2022 del Consiglio di Stato, che ha statuito “La norma (art. 30, comma 4 D.lg.vo 50/16, ndr) intende ragionevolmente rimandare al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la commessa e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavori impiegati dell’appalto, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica (vedi Cons. Stato, sez. III , 25 febbraio 2020, n. 1406).
Ma con una singolare coincidenza temporale giunge una sentenza del Tribunale di Trento che riconosce al lavoratore di una cooperativa operante nell’ambito museale, il diritto di ricevere un trattamento pari a quello più favorevole nel settore, facendo un esplicito riferimento al CCNL di Federculture.
Il presidente di Federculture, Andrea Cancellato «Invita il Ministro Sangiuliano a prendere seriamente in considerazione la possibilità di sospendere il bando appena pubblicato per i servizi di biglietteria del Colosseo e aprire un tavolo di confronto che avvii la stagione del rinnovo degli appalti in tutti i luoghi della cultura in base a principi di correttezza e equità di trattamento per i lavoratori e di omogeneità per le aziende e qualità del servizio, uscendo dalla logica del maggior ribasso». «La sentenza appena emessa dal Tribunale di Trento» aggiunge Cancellato «è l’ulteriore conferma di quanto emerge in vertenze ormai diffuse in varie zone del Paese, cioè la necessità definire in termini chiari un quadro regolamentare per i rapporti di lavoro nel variegato mondo dell’imprenditoria culturale».
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