Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la didattica a distanza (Dad). A chiarirlo è la risoluzione 37/E/2021 diffusa il 28 maggio dall’agenzia delle Entrate. Il documento risponde a un quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.
Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione (articolo 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente.
Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef.
Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite Dad.
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