Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani A.C. T.U. 982 e abb.-A Dossier n° 100 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 14 marzo 2024
Titolo: Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani Iniziativa: Parlamentare Numero di articoli: 2
Commissione competente : VII Cultura Sede: referente Stato dell'iter: In corso di esame in Commissione Contenuto Il testo unificato adottato il 31 gennaio 2024 per il seguito dell'esame delle proposte abbinate C. 982, 1214, 1347, 1584, 1639 e 1685, all'esame della Commissione Cultura della Camera dei deputati, è finalizzato ad attribuire il valore di monumento nazionale a una serie di grandi teatri stabili italiani.
La dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'art. 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), così come modificato dall'art. 6 della L. 153/2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".
La presente proposta di legge, dunque, terrebbe luogo del relativo provvedimento amministrativo. Prima dell'intervento del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" (cioè, anteriori al Codice) e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.
In particolare, il novellato art. 10, comma 3, lettera d) prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice - che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose - può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
Non sembrerebbe specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene una ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.
Ad ogni modo, la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un unicum, potendosi rinvenire diversi precedenti, tra i quali si ricordano: la L. 64/2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; la L. 207/2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la L. 213/2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la L. 65/2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"; l'art. 1 del D.L. 103/2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la L. 20/2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.
Il provvedimento in esame consta di due articoli.
L'articolo 1 al comma 1 reca l'elenco dei teatri dichiarati monumenti nazionali. All'esito dell'esame in sede referente l'elenco originariamente previsto dal testo unificato è stato ampliato, arrivando ad includere i seguenti teatri: 1) il Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste; 2) il Teatro «Gaetano Donizetti» di Bergamo; 3) il Teatro Grande di Brescia; 4) il Teatro Sociale di Como; 5) il Teatro alla Scala di Milano; 6) il Teatro Regio di Torino; 7) il Teatro Carlo Felice di Genova; 8) il Teatro comunale «Mario Del Monaco» di Treviso; 9) il Teatro Olimpico di Vicenza; 10) il Teatro La Fenice e il Teatro Malibran di Venezia; 11) il Teatro «Carlo Goldoni» di Venezia; 12) il Teatro municipale di Piacenza; 13) il Teatro municipale di Casale Monferrato; 14) il Teatro Regio di Parma; 15) il Teatro Farnese di Parma; 16) il Teatro municipale «Romolo Valli» di Reggio Emilia; 17) il Teatro comunale di Bologna; 18) il Teatro Guglielmi di Massa; 19) il Teatro Manzoni di Pistoia; 20) il Teatro comunale del Giglio di Lucca; 21) il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca); 22) il Teatro del Maggio musicale fiorentino; 23) il Teatro Verdi di Firenze; 24) il Teatro Verdi di Pisa; 25) il Teatro Petrarca di Arezzo; 26) il Teatro dei Rinnovati di Siena; 27) il Teatro Signorelli di Cortona; 28) lo Sferisterio di Macerata; 29) il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno 30) il Teatro Morlacchi di Perugia; 31) il Teatro Caio Melisso di Spoleto; 32) il Teatro comunale «Nazzareno De Angelis» dell'Aquila; 33) il Teatro dell'Unione di Viterbo; 34) il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti; 35) il Teatro Argentina di Roma; 36) il Teatro Valle di Roma; 37) il Teatro D'Annunzio di Latina; 38) il Teatro di San Carlo di Napoli; 39) il Teatro Petruzzelli di Bari; 40) il Teatro comunale «Niccolò Piccinni» di Bari; 41) il Teatro municipale «Giuseppe Verdi» di Salerno; 42) il Teatro comunale «Alfonso Rendano» di Cosenza; 43) il Teatro Politeama di Catanzaro; 44) il Teatro comunale «Francesco Cilea» di Reggio Calabria; 45) il Teatro Massimo di Palermo; 46) il Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania.
Al comma 2 viene specificato che la dichiarazione di monumento nazionale non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale. Il D.Lgs 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 12 disciplina il procedimento per la verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti a enti pubblici, enti morali, enti ecclesiastici e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili. La verifica è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata. Il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale si applica, invece, a beni appartenenti a privati. In base all'art. 13, comma 1, del medesimo codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3, al fine di sottoporre il bene ai "vincoli" di tutela. Secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 2, del Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (DPCM n. 169/2019), è la Commissione regionale per il patrimonio culturale a verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice, e a dichiarare, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice.
Il comma 3 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarati monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati.
Il comma 4 rimette a un regolamento da adottare con decreto del Ministro della cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e della procedura per il conferimento della qualifica di monumento nazionale a ulteriori teatri storici e altri beni culturali individuati ai sensi del comma 3.
L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite La disciplina recata dal provvedimento in esame è riconducibile alla materia dei beni culturali. L'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.), mentre il terzo comma del medesimo art. 117 Cost. include la valorizzazione dei beni culturali e 2 ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. L'art. 118, terzo comma, Cost., devolve alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni. Con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale, constatando che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e a volte, a fronte di una lettura non approfondita, sovrapponibili, ha reso una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale.
Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1), stabilendo tuttavia al contempo che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.
In generale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".
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