Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l'art. 2, comma 4;
Visto il DPR n. 212/05, ed in particolare l'art. 4, comma 1;
Visto il DPCM del 11 febbraio 2014, n. 98;
Visto il DM del 28 gennaio 2013, n. 13, di costituzione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori.
DECRETA
Art. 1
Le Orchestre Nazionali
Le Orchestre Nazionali
- 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - DGSINFS - al fine di favorire per i migliori studenti dei Conservatori italiani occasioni formative altamente professionalizzanti nell'ambito delle attività di promozione del sistema dell'alta formazione musicale, istituisce le seguenti Orchestre nazionali:
- a. l'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani
- b. l'Orchestra Barocca dei Conservatori Italiani
- c. l'Orchestra Jazz dei Conservatori Italiani
- 2. Il progetto è promosso e coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nell'ambito delle attività di produzione artistica e ricerca di competenza della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, in collaborazione con i Conservatori di Musica e gli ex IMP.
Art. 2
Comitato tecnico
Comitato tecnico
- 1. Con Decreto del Direttore Generale della DGSINFS è costituito il Comitato tecnico di gestione delle Orchestre, così composto:
- a. Direttore generale della Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore, in qualità di Presidente
- b. due esperti designati dal Direttore Generale
- c. tre docenti esperti designati dalla Conferenza dei Direttori, uno per ogni tipologia di orchestra.
- 2. Il Comitato tecnico:
- a. stabilisce la programmazione delle attività delle Orchestre
- b. cura ogni aspetto riguardante l'organizzazione delle manifestazioni programmate
- c. delibera il regolamento per le selezioni e organizza le audizioni degli studenti per la formazione delle Orchestre
- d. cura i rapporti istituzionali con altri enti pubblici e privati coinvolti nei progetti
- e. individua annualmente il Conservatorio di Musica che collabora con il Comitato per gli aspetti organizzativi e gestionali.
- 3. Il supporto amministrativo e logistico ai lavori del Comitato è assicurato nell'ambito del personale afferente alla Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore.
Art. 3
Durata delle cariche e rimborsi spese.
Durata delle cariche e rimborsi spese.
- 1. I componenti del Comitato tecnico durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati una sola volta.
- 2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per le riunioni sono a carico dell'istituzione di appartenenza dei vari componenti.
Roma, 27 settembre 2016
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