sabato 6 settembre 2025

Il Tribunale di Napoli dà ragione a Manfredi, accogliendo il ricorso contro la nomina bis di Macciardi ( da Corriere di Napoli). ... e la confusione è grande sotto il cielo di Napoli

 La settima sezione civile emette un dispositivo di segno opposto a quello con la quale ieri un altro giudice aveva rigettato il ricorso del sindaco contro la prima delibera del Cdi che indicava Macciardi sovrintendente

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Il Tribunale di Napoli emette una nuova pronuncia sulla vicenda della nomina del nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo, e stavolta dà ragione al sindaco di Napoli e presidente della Fondazione del Massimo, accogliendone il ricorso: la settima sezione civile ha infatti sospeso l'efficacia e l'esecuzione della deliberazione assunta il 26 agosto scorso, con la quale si era proceduto, da parte di tre componenti del Consiglio di indirizzo della fondazione Teatro San Carlo di Napoli, alla nomina bis di Fulvio Macciardi

Questa decisione arriva il giorno dopo quella di un altro giudice del Tribunale, che aveva invece rigettato il ricorso di Manfredi contro la delibera del Consiglio di indirizzo, dello scorso 4 agosto, da cui era scaturito il decreto del ministro della Cultura Giuli, relativo alla nomina di Macciardi. Un sostanziale ribaltamento dell'esito della vicenda, dunque, che non è  comunque ancora definitivo. Al Tar pende infatti il procedimento aperto dal ricorso di Manfredi contro il decreto di nomina a sovrintendente di Macciardi firmato dal ministro della Cultura Giuli e si attende la data dell'udienza di merito. 

In accoglimento del ricorso presentato da Manfredi, insieme alla componente del CdI Maria Grazia Falciatore, la giudice Livia De Gennaro, nel sospendere la deliberazione che ha stabilito la nomina bis di Macciardi a sovrintendente e fissando l'udienza per il prossimo 23 settembre ha di fatto espresso anche alcune valutazioni di merito. La deliberazione del 26 agosto appare, a suo giudizio, «violativa delle norme e dei principi generali sull'ordine del giorno». Inoltre la delibera «appare censurabile altresì sotto il profilo della indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto» ed appare «integrata una irregolarità procedurale relativa alla (ri)nomina del soprintendente».

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