Importanti novità investigative sul patrimonio di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli, morta nel 2019. Nel decreto con cui nei giorni scorsi è stato disposto il sequestro di denaro e titoli per 74 milioni di euro a carico dei figli della donna (John, Lapo e Ginevra Elkann) e degli altri due indagati (il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio Urs Robert von Gruenigen), il gip ha posto l’accento su due trust “fittizi” alle Bahamas, su “donazioni false” di opere d’arte e oggetti preziosi per un valore di 170 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, infatti, si trattava di meccanismi per ridurre la “massa ereditaria” e pagare meno tasse.
In altri termini, sarebbe stata una mossa per sfuggire al fisco. Un sistema sofisticato, ma illegale: i trust “fittizi” - istituti con cui costruire più patrimoni separati - e le “donazioni false” sarebbero espedienti per frodare lo Stato. Ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Dagospia, la Guardia di Finanza di Torino ha blindato tutti i quadri dell’avvocato Agnelli presenti a Villar Perosa, a Villa Frescot e nelle residenze di St. Moritz e Marrakech.
Un’altra importante novità che riguarda l’inchiesta che ipotizza la frode fiscale e la truffa ai danni dello Stato è rappresentata da un’annotazione del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle richiamata nel già citato decreto di sequestro. Come riportato dal Corriere, nella disamina dei file sequestrati “emerge che Marella Caracciolo ‘dal 2003 in poi ha soggiornato per più tempo in Italia che in Svizzera’”. Proprio la presunta residenza “fittizia” in Svizzera della vedova dell’avvocato rappresenta un elemento centrale dell’inchiesta sull’eredità Agnelli.
Nell’atto di circa 100 pagine viene rimarcato che a partire dal 2010 Marella Caracciolo “ha modificato sensibilmente i suoi abituali spostamenti da/verso la Svizzera, considerato che a partire da tale anno, in media, si è recata in Svizzera (nel Cantone di Berna, prima a Saanen e poi a Lauenen) per meno di 2 mesi e solitamente nel periodo estivo (ira luglio e agosto)”. Poi, negli anni 2004, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 “si è verificato uno dei requisiti sostanziali previsti dall'articolo 2 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (permanenza nel territorio di almeno 183 giorni o 184 nel caso di anni bisestili) ed è, anche solo per tale motivo, da considerare fiscalmente residente in Italia”.
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