Ascoltate questa storia. C'era una volta....
un cittadino italiano che, andato in pensione dopo aver insegnato in vari ordini di scuole statali italiane per 42 anni, si ritrova la cosiddetta indennità di fine servizio, come oggi la chiamano (in pratica la liquidazione) calcolata sulla base di 32 anni, decurtata cioè di 10 anni, che sono un periodo sufficientemente lungo, perchè il danno non venga rilevato e passi, di conseguenza, inosservato.
Che cosa è accaduto?
Il cittadino italiano in questione inizia ad insegnare nelle scuole superiori statali romane nel 1972, con un incarico annuale che, però, trattandosi di insegnamento di Religione, viene a tutti gli effetti considerato alla stregua degli incarichi a 'tempo indeterminato'. Non si dimentichi che gli insegnanti di Religione, in Italia, non sono mai considerati di ruolo, ma a tutti gli effetti giuridici e retributivi è come se lo fossero. Questo anche sarebbe da ricordare all'INPS che sicuramente conosce la questione ed ora fa finta di nulla. L'insegnamento di Religione si protrae fino al 1982, dieci anni esatti, quando quel cittadino-insegnante passa nei Conservatori statali di musica, dove ha ottenuto la cattedra di 'storia ed estetica musicale'; fino all'89, con incarichi annuali, e dal 1989, di ruolo presso il Conservatorio aquilano 'A. Casella', dove vi resta fino al 31 ottobre 2013, quando cessa il suo servizio.
Dal mese successivo - novembre 2013- riceve la meritata pensione, calcolata giustamente sull'intero periodo di insegnamento, effettuato sempre in scuole statali, e, udite udite, ai primi giorni di dicembre, gli viene liquidato, con apposito decreto dell'INPS, la cosiddetta 'indennità di fine servizio' . Ma da tale decreto scopre che gli anni presi in considerazione ai fini della liquidazione dell'indennità di fine servizio, sono soltanto quelli che vanno dal 1982 - anno in cui prende servizio come insegnante di Storia ed estetica musicale nei Conservatori statali italiani - al 31 ottobre 2013. Dunque mancano 10 anni. E apprende anche che gli anni pre ruolo sono stati riscattati.
Fa immediatamente ricorso all'INPS segnalando la vistosa ed ingiustificata anomalia, e di tale ricorso invia , come logico, copia anche all'Amministrazione del Conservatorio.
Gli viene detto che dalla documentazione presente nel suo fascicolo, manca la dichiarazione specifica per i dieci anni in cui ha insegnato 'Religione' nei licei romani', che attesti se gli istituti interessati hanno versato o meno i relativi contributi per conto 'opera di previdenza'. Insomma lo Stato ha versato a se stesso i contributi per la pensione, ma oltre questi le rispettive amministrazioni scolastiche devono dichiarare se per lo stesso periodo hanno versato anche i contributi in 'conto opera di previdenza', relativi quindi alla cosiddetta liquidazione o indennità di fine servizio.
Tali certificazioni vengono richieste perchè l'INPS - gli viene detto - è diventato fiscale, e perciò esige dalle amministrazioni statali l'attestazione specifica relativa al versamento dei contributi agli enti di previdenza statali che nel corso del lungo periodo di insegnamento sono, per decisione dello Stato, cambiati. Ma sempre statali sono rimasti.
Mentre si producono tali attestazioni - che giustamente da parte delle Amministrazioni vengono ritenute perfino ridicole, consigliando la logica comune e non quella dell'INPS, secondo la quale tali contributi prescritti dalla legge lo Stato per primo non può evadere, giunge lettera raccomandata dell'INPS all'Amministrazione del Conservatorio ed al diretto interessato, nella quale si dà parere sfavorevole al ricalcolo della liquidazione relativa ai dieci anni mancanti.
Insomma cosa sarebbe accaduto? Sarebbe accaduto che negli anni - quarantadue sono tanti perché si possa immaginare che le cose in Italia non cambino - sono cambiati gli enti di previdenza cui fare riferimento, i periodi pre ruolo nell'insegnamento del Conservatorio sarebbero stati riscattati, mentre i dieci precedenti in altro insegnamento, dove non esiste un ruolo!!!, ma sempre statale, e senza alcuna interruzione fra un insegnamento e l'altro, e dunque ininterrottamente dal novembre del 1972 e fino al 31 ottobre 2013, i cui versamenti venivano fatti all'epoca all'INPS, non possono essere conteggiati ai fini della liquidazione.
Il cittadino in questione, che è lo scrivente(perdonate a Cicero se scrive pro domo sua) ingiustamente defraudato di un suo diritto, intende ricorrere presso l'INPS e, nel caso, rivolgersi agli enti di assistenza per vedersi garantiti e tutelati i suoi diritti di dipendente pubblico. Perchè se, poi, deve anche difendersi dallo Stato LADRO e IMBROGLIONE allora la storia è davvero grave.
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