La sentenza molto articolata, evidenzia come Nastasi, il grande esperto di diritto, ha stabilito un regolamento che di fatto contraddice le leggi in materia, configurandosi come una vera riforma che lui non poteva fare, perché non possono farlo i direttori generali dei ministeri e neppure i ministri, bensì il Parlamento.
Stabilisce inoltre che tale decreto, che affida ad un algoritmo, in base a determinati criteri, l'assegnazione delle quote del FUS ai vari richiedenti( o aventi diritto, sulla base dell' esistente), attua una 'grave svalutazione delle qualità artistica' dei progetti richiesti dal ministero per accedere al finanziamento, mentre, di conseguenza' privilegia IRRAGIONEVOLMENTE gli indici quantitativi'. Che altro deve dire la sentenza? Contesta anche l'articolazione dei vari punteggi assegnati ai parametri di valutazione in quanto influenzano la misura del finanziamento. Insomma bocciatura su tutta la linea del decreto al quale ha messo mano il più esperto fra i giuristi ministeriali, Nastasi ( ancora?) nell'intenzione di distruggere la musica in Italia, ed avocare a sè, con amplissimo potere discrezionale, chi finanziare e per quanto.
Continua la sentenza. "Il passaggio dalla logica dell'intervento 'a pioggia' a una logica maggiormente selettiva è apprezzabile (Era la tesi difensiva dell'ignaro Franceschini) Ma il passaggio attraverso il ricorso ad indici quantitativi largamente prevalenti appare IRRAGIONEVOLE"; ciò venne fatto notare al 'grande & grosso' direttore generale anche dai componenti la 'Commissione teatro' dello stesso ministero che insistevano sul dato di fatto che ' si abdicava al compito di valutazione della 'qualità' dei progetti presentati.
Analoga considerazione venne fatta anche dalla 'Commissione musica' dello stesso ministero, a seguito della quale, data la sordità del direttore generale e del ministro, un membro di detta commissione ( la compositrice Silvia Colasanti) si dimise clamorosamente, mentre gli altri - tutti asserviti da Nastasi - restarono a condividere l'operato ministeriale.
Infine rileva la ILLEGITTIMITA' anche sotto il profilo sostanziale dell'intero sistema di valutazione, con conseguente ANNULLAMENTO del decreto ministeriale,'nastasiano'.
Che farà ora Franceschini? Chiederà a Nastasi i danni per avergli fatto adottare un decreto illegittimo con caratteri di grave sopruso legislativo? Tornerà sui suoi passi a riesaminare le assegnazioni del FUS per il triennio- altro criterio nastasiano- 2015-2017, o procederà semplicemente alla riconsiderazione delle richieste delle varie associazioni ed istituzioni già per il 2017, in attesa di una legge che riforma non sulla base del decreto nastasiano, l'intero settore, per il finanziamento dello spettaoclo dal vivo.
Grazie a Nastasi, e Grazie all'AGIS di Carlo Fontana che a quel decreto non si è opposto neppure timidamente.
Riportiamo di seguito alcuni passaggi chiave della Sentenza
Punto 4.
“il D.M impugnato ha natura sostanziale di regolamento ed è stato emanato in violazione delle disposizioni procedimentali di cui all’art.17deolla L.n400/1988, che prevede-tra l’altro-il parere obbligtatorio del Consiglio di Stato (che non risulta essere stato acquisito).
Ciò consente di rilevaerne la radicale illegittimità anche a prescindere dagli ulteriori profili attinenti alla violazione dell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce ola competenza concorrente delle Regioni la materi8a della promozione delle attività culturali( con la connessa ptestà regolamentare esclusiva): quest’ultima questione, infatti, pur identificando un distinto vizio di legittimità, non è stata sollevata tempestivamente con il ricorso introduttivo, bensì solamente sulle successive memorie di parte ricorrente”….
Punto 4.
“il D.M impugnato ha natura sostanziale di regolamento ed è stato emanato in violazione delle disposizioni procedimentali di cui all’art.17deolla L.n400/1988, che prevede-tra l’altro-il parere obbligtatorio del Consiglio di Stato (che non risulta essere stato acquisito).
Ciò consente di rilevaerne la radicale illegittimità anche a prescindere dagli ulteriori profili attinenti alla violazione dell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce ola competenza concorrente delle Regioni la materi8a della promozione delle attività culturali( con la connessa ptestà regolamentare esclusiva): quest’ultima questione, infatti, pur identificando un distinto vizio di legittimità, non è stata sollevata tempestivamente con il ricorso introduttivo, bensì solamente sulle successive memorie di parte ricorrente”….
Punto 5.
“L’Amministrazione invoca i benefici di una maggiore “oggettivazione” dei parametri di riferimento, che si basa sull’adozione di indici e algoritmi.
Ma il Collegio ritiene che questo sistema finisca con il rappresentare, di fatto, un’abdicazione al difficile ma ineludibile compito di una valutazione (percentualmente ma anche sostanzialmente) adeguata del fattore qualitativo, che solo può giustificare l’intervento finanziario statale in subiecta materia. E del resto la stessa Commissione consultiva nella predetta relazione auspica un sistema il quale lasci ”maggiore discrezionalità valutativa” in relaszione agli obiettivi espressamente legati al progetto artistico.
Queste considerazioni conducono a ritenere l’illegittimità anche sotto il profilo sostanziale dell’intero sistema di valutazione stabilito dall’art.5 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, unitariamente considerato come basato su criteri e fasi tra loro praticamente inscindibili”.
“L’Amministrazione invoca i benefici di una maggiore “oggettivazione” dei parametri di riferimento, che si basa sull’adozione di indici e algoritmi.
Ma il Collegio ritiene che questo sistema finisca con il rappresentare, di fatto, un’abdicazione al difficile ma ineludibile compito di una valutazione (percentualmente ma anche sostanzialmente) adeguata del fattore qualitativo, che solo può giustificare l’intervento finanziario statale in subiecta materia. E del resto la stessa Commissione consultiva nella predetta relazione auspica un sistema il quale lasci ”maggiore discrezionalità valutativa” in relaszione agli obiettivi espressamente legati al progetto artistico.
Queste considerazioni conducono a ritenere l’illegittimità anche sotto il profilo sostanziale dell’intero sistema di valutazione stabilito dall’art.5 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, unitariamente considerato come basato su criteri e fasi tra loro praticamente inscindibili”.
Punto 7.
“Le suesposte considerazioni comportano anzitutto l’accoglimento del ricorso, previo assorbimento delle censure non esaminate per evidenti ragioni di economia processuale, e il conseguente annullamento del menzionato D.M. 1luglio 2014, unitamente a tutti gli altri atti impugnati dal ricorrente, a titolo di invalidità derivata”...
“Le suesposte considerazioni comportano anzitutto l’accoglimento del ricorso, previo assorbimento delle censure non esaminate per evidenti ragioni di economia processuale, e il conseguente annullamento del menzionato D.M. 1luglio 2014, unitamente a tutti gli altri atti impugnati dal ricorrente, a titolo di invalidità derivata”...
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