“Un tempo, nella benedetta era democristiana, profitti e
ricavi radiofonici ( per diritto d’autore, a seguito di trasmissione ) venivano
spartiti fra editori secondo percentuali che, seppur discutibili, assicuravano
ad autori ed editori il pane e ad alcuni anche il companatico.
Tale criterio di distribuzione/divisione fra autori, a
seconda del peso delle rispettive case editrici, riguardava soprattutto la
musica contemporanea: dalle trasmissioni radio, più che da ogni altra
fonte, i compositori traevano mezzi di
sussistenza, per via dei diritti d’autore. Per una esemplificazione
approssimativa (ma non tanto), se a Casa Ricordi apparteneva il 50% delle
musiche trasmesse, alla Sonzogno il 20%, a tutti gli altri il restante 30% (
per essere chiari: a Curci, Edipan, BMG ecc..). Poi le case editrici, a loro
volta, distribuivano i proventi fra i propri compositori, assicurando a taluni
solo il pane, ad altri anche caviale e champagne, anche se caviale e champagne
se lo potevano permettere pochissimi.
Certo non si andava
tanto per il sottile, nessuno stava lì a discutere quale opera trasmettere, ma le percentuali grosso
modo venivano rispettate; gli editori
le contrattavano direttamente con la
Rai, e le eccezioni dovevano essere compensate in breve tempo. Non era il
migliore dei mondi possibili, ma almeno i musicisti non venivano solitamente
gettati sul lastrico.
Ora Radio Tre resta
ancora l’unico canale radiofonico pagatore, per il settore classico, ma di
regole sembra non ve ne siano più. Qualche editore è scomparso dalla scena (
Edipan), qualcun altro invece sì è fatto avanti ( come Rai Trade, omonima casa
editrice della consociata Rai); ma chi decide quale autore trasmettere, lo fa seguendo criteri a dir poco ‘personali’, comunque di
pubblica inutilità. Ed un compositore, che
per puro caso, è il responsabile
della programmazione musicale, primeggia su tutti quanto a presenze. Leggete di
un collegamento da un teatro di periferia ( geografica, soltanto)? vi domandate
il perché , la risposta potrebbe essere che a breve, toccherà sorbirvi anche un pezzo da concerto
da quel teatro periferico del compositore/programmatore; c’è un piccolo festival
a Radio Tre? quel festival programma anche un suo pezzo da camera; un grande
festival di musica contemporanea è gratificato da collegamenti continui? c’è
anche una ‘commissione’ per lui ;
collegamenti frequenti da un altro festival intitolato ad un grande nume del
passato che ha per guida un letterato?
Ci tocca la sorpresa di una quelle cose che chiamano ‘melologo’ od opera
‘à la manière de…’ del nostro autore, su
libretto del letterato suddetto; un altro melologo ci tocca anche e per la
medesima ragione, dall’arena più grande del mondo; e il Prix Italia, ca va sans dire, poteva sottrarsi al
battesimo di un’opera, ‘radiofonica’
naturalmente. del nostro grande compositore? Anche in un Festival che celebra
Sinopoli, dove è accasata la ciurma di Radio Tre, radiotrasmesso manco a dirlo,
c’è lui, il grande compositore: presenta un’azione scenica in coppia con un suo
assiduo compagno di giochi. Speriamo di essere stati completi, per lo meno per
quel che riguarda gli ultimi tempi; se non lo siamo stati non ce ne voglia il
grande compositore, rimedieremo in un’altra occasione. In tutti i casi, è
ovvio, si tratta di semplici coincidenze.
Ci sono,
naturalmente, alcune eccezioni. Per esempio, la musichetta di inizio e fine
di quasi tutte le rubriche di Radio Tre non è del nostro grande compositore,
bensì del defunto Luciano Berio ( più
esattamente di Schubert). Ma a Schubert non andrà una lira, mentre a Berio ed
ai suoi eredi un vitalizio, vita natural durante (degli eredi). A proposito
perché non toglie quella redditizia musichetta e ne mette una sua, il grande
compositore?
Titoli di coda.
Abbiamo scritto del Teatro di Cagliari, delle Settimane del Teatro Olimpico di
Vicenza, del Festival di Musica della Biennale, del Festival Pergolesi di Jesi,
dell’Arena di Verona, del Festival Sinopoli di Taormina; Michele Dall’Ongaro è
il nome del celebre compositore. ( P.A.)”
Questo scrivemmo su Music@ (marzo-aprile 2008). Nel
settembre dello stesso anno Michele Dall’Ongaro, ci fece causa (civile) perché si
ritenne diffamato, chiedendoci danni per 100.000 Euro ed altri 30.000 Euro
per danno esistenziale. Nell’atto di citazione, Dall’Ongaro chiamò in causa
anche il Conservatorio 'Casella', in quanto editore della rivista. Dalla sentenza, appena resa pubblica, riproduciamo alcuni passaggi cruciali.
Il 27 novembre u.s.
il giudice del Tribunale dell’Aquila,
dott. Antonella Camilli, ha emesso la seguente sentenza. Per il Conservatorio:
ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva per gli effetti dell’art.12
della legge 47/48 e comunque respinge integralmente le domande di parte attrice
( Dall’Ongaro) in quanto infondate in fatto e in diritto”. Per quel che
ci riguarda, in quanto direttore di Music@ ed autore del breve ‘foglio d’album’
( pag.31 di Music@, marzo-aprile 2008) intitolato ‘Compagnia della buona radio’,
respinge altresì la citazione in giudizio, perché infondata
in fatto ed in diritto e comunque non provata”.
Quanto alla chiamata in causa del Conservatorio, il giudice
dichiara che è "illegittima, perché la legge ( art.57 della legge sulla stampa)
configura la responsabilità diretta del direttore e dell’autore, giammai dell’editore che deve, pertanto,
essere dichiarato non legittimato passivamente nel presente giudizio".
Per il direttore ed autore del pezzo, il giudice afferma:
per quanto concerne il merito della controversia, si rileva che "da una attenta
lettura dell’articolo di cui a pag.31 della rivista detta, emerge chiaramente
che il diritto di critica è stato
esercitato in modo corretto, in
quanto il convenuto Acquafredda,
in qualità di autore nonché di direttore della richiamata rivista, con l’articolo
pubblicato, ha utilizzato espressioni non denigratorie, lesive dell’onore e
della reputazione dell’attore" (Dall’Ongaro)
Perciò conclude:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva
del Conservatorio di Musica;
2. Respinge la domanda;
3. Condanna l’attore ( Dall’Ongaro) a
rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio, rispettivamente nella
misura complessiva di Euro 2.000,00, oltre accessori per legge previsti, ai sensi
del decreto n.140 del 2012.
L’Aquila 27 novembre 2013. Dott.
Antonella Camilli
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