giovedì 2 aprile 2020

Giampaolo Sodano sulla Rai di Salini e Foa ( da Corriere della Sera, di Marco Nese)

“Penso che il presidente della Rai Marcello Foa non guardi i programmi messi in onda”, dice Giampaolo Sodano, ex direttore di Rai-due. Se li guardasse, “si renderebbe conto di come è ridotta la Rai”.
L’altro giorno il regista Pupi Avati ha lanciato un appello, dicendo: almeno in questo periodo di mestizia alziamo il livello culturale del servizio pubblico. Il presidente Foa gli ha risposto. Ma, secondo Sodano, “ha detto che va tutto bene, invece va male, perché assistiamo a trasmissioni frutto di improvvisazioni e piene di volgarità, ci sono per-fino programmi rifiutati dai telespettatori e la Rai è costretta a chiuderli”.
Replica il presidente Foa che due reti dedicate alla cultura già esistono, Rai5 e Rai Storia. Ma cosa offrono? “Vecchi programmi – dice Sodano – visti e rivisti. E quelle poche novità che si cerca di introdurre risultano spesso senza capo né coda”. Non si percepisce affatto quella che il presidente Foa definisce “sensibilità diffusa della Rai per la cultura”. Da osservatore, Sodano nota “insulsi programmi che vengono spacciati per grandi novità solo perché affidati ad un autore o ad un conduttore mai visti prima, in realtà sono prodotti privi di buon gusto, mentre si potrebbe dare un’impronta culturale anche a trasmissioni di intrattenimento”.



Serve un rinnovamento radicale, “non si ci si può limitare, come sembra suggerire il presidente Foa, a semplici modifiche, il servizio pubblico televisivo va ripensato nella sua totalità”. Come prima cosa bisogna riflettere “sulle condizioni fallimentari in cui sono sprofondate istituzioni e imprese culturali del nostro Paese, condizioni che risulteranno sempre più gravi a causa dell’emergenza coronavirus”. Questo comporta la necessità di promuovere iniziative idonee a salvare il nostro patrimonio culturale e le centinaia di migliaia di posti di lavoro del settore. Niente assistenzialismo, però.
“Basta – dice Sodano – con le vecchie pratiche delle sovvenzioni. Tocca alla Rai intervenire. L’azienda vanta un bilancio annuale di 2 miliardi e 500 milioni di euro ricavati dal canone e dagli spot pubblicitari. Io propongo di elaborare uno straordinario contratto di servizio che obblighi la Rai ad utilizzare quei fondi per sostenere il cinema, il teatro, gli enti lirici, le imprese audiovisive, l’editoria, i siti archeologici, la conservazione del patrimonio storico ed artistico. Questa fantastica e meritoria opera di valorizzazione del nostro patrimonio culturale dovrebbe essere basata sulla produzione di programmi e l’acquisto dei diritti di utilizzazione”.
La tv, ritiene Sodano, “non ha bisogno né di santoni né di imbonitori, ma di manager in grado di reinventare il servizio pubblico, che non può limitarsi alla comunicazione istituzionale per giustificare il canone. E i politici, invece di badare alle poltrone, dovrebbero essere attenti ai contenuti”.

Coronavirus. Reazioni delle autorità italiane alle prime notizie di focolai di contagio ( Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, di Alberto Spampinato - da Blog di Franco Abruzzo)

C’è una lezione da imparare dal modo in cui le autorità italiane hanno reagito ai primi allarmi sui focolai di contagio da Corona virus.
Fra il lavoro dell’Osservatorio Ossigeno per l’Informazione e quello dei dipartimenti specializzati degli ospedali che curano i pazienti con corona virus vi sono numerose analogie, anche per quanto riguarda la limitatezza dei posti letto e delle risorse umane e logistiche disponibili in relazione al numero dei casi da trattare. Avremo l’opportunità di dire quali sono più in dettaglio.
Altre somiglianze fra questa emergenza sanitaria e il nostro lavoro riguardano la tentazione di trascurare i dati reali che mostrano le manifestazioni di un fenomeno che appare allarmante sollecita risposte immediate. Spesso questi dati vengono messi da parte con fastidio. Non se ne tiene conto, anche se sono dati attendibili e ben controllati. E’ molto strano che accada, ma accade. Perché?
I dati della realtà di solito sono considerati alla stregua di intrusi che pretendono di interferire con la piena libertà dei timonieri di turno di decidere la rotta da seguire, di stabilire che cosa sia più opportuno fare. I dati della realtà infastidiscono i decisori perché molte volte indicano una direzione diversa da quella che essi preferiscono scegliere per non danneggiare gli affari in corso, per non intaccare il consenso popolare di cui godono. E’ accaduto anche durante questa emergenza sanitaria da Corona virus.
Prima che il Governo decidesse di imboccare la strada delle energiche misure di isolamento, i nostri opinion leader hanno esitato a lungo. Alcuni hanno detto cinicamente: “l’economia non può essere rovinata” per difendere la salute, “l’immagine del paese non deve essere danneggiata “,” abbiamo cose più importanti da fare” et similia. Alla luce di come drammaticamente si è propagata l’epidemia, c’è da sperare che leader, autorità, esperti, società civile abbiano imparato una volta per tutte la più importante lezione che questa crudele pandemia ha impartito a tutti noi:Affrontare la realtà non appena un problema emerge.

 E’ bene guardare in faccia la realtà, sempre, anche quando è brutta e spiacevole. È saggio prendere in considerazione subito l’eventualità che la scoperta di un focolaio di contagio in un altro paese, in un’altra parte del mondo, diventi un’epidemia che potrebbe raggiungere anche casa nostra, e fare subito qualcosa per difendersi. da questo rischio
Che cosa c’entra tutto questo con le intimidazioni contro i giornalisti e gli attacchi alla libertà di stampa?
Non è difficile capirlo. Gli attacchi ai giornali e ai giornalisti che dicono verità scomode si diffondono proprio come le malattie contagiose e, anch’essi richiedono prevenzione, cure, rimedi specifici. Anche in questo campo, è pura illusione escludere a priori il diffondersi del male. Sarebbe dunque necessario contrastare anche l’ulteriore diffusione di questa “malattia” che, del resto, ha già una dimensione pandemica. Purtroppo invece si continua a negare il problema, a posticipare le misure necessarie e nascondere i dati reali del contagio già in atto. Si può fare, certo. Ma non è saggio ed è anche inutile. Prima o poi i dati della realtà emergono, nonostante ogni tentativo per impedirlo. Prima o poi nessuno riuscirà ad evitare le decisioni necessarie dicendo che certe cose cattive possono accadere solo in altri paesi. Quando accadrà saremo tutti più sicuri e più sani e avremo un’informazione più libera e completa. 

Appello di Federculture per la Creazione di un FONDO NAZIONALE PER LA CULTURA

«Federculture raccoglie e rilancia l’idea, proposta da Pierluigi Battista sulle colonne del Corriere della Sera lo scorso 26 marzo, di dare vita ad un ossia Fondo Nazionale per la Cultura uno strumento d’investimento, garantito dallo Stato, aperto al contributo di tutti i cittadini che vogliano sostenere il settore culturale nell’attuale fase di emergenza e crisi di liquidità, conseguente alla chiusura generalizzata cui musei, cinema, teatri, librerie sono costretti.


I riflessi della crisi Coronavirus sul vasto mondo dell’impresa culturale – l’ampia realtà costituita da musei, gallerie, teatri, cinema, siti archeologici, case editrici e librerie e dalle tante filiere di aziende di servizi, tecnici, artigiani, professionisti dell’innovazione e della creatività, imprese sociali e soggetti del terzo settore che impiegano centinaia di migliaia di persone – sono oggi drammatici e in prospettiva potrebbero essere fatali.


Occorre sin da ora fare fronte alle immediate difficoltà finanziare delle imprese culturali non solo per garantirne la sopravvivenza, ma anche per permettere loro in futuro di tornare a produrre cultura e con essa valore aggiunto in termini di coesione sociale e di ricchezza economica.


Nel nostro ordinamento esistono già strumenti ed enti che possono rendere subito operativo uno strumento che garantisca liquidità finanziaria a tutte le imprese della cultura che rischiano oggi il fallimento.

Per questo Federculture rivolge un appello a Governo e Parlamento affinché si dia attuazione immediata alla costituzione del Fondo Nazionale per la Cultura e chiede il sostegno di tutte le altre associazioni, delle aziende, degli operatori e di chiunque sia consapevole che è sulla cultura che si deve investire per creare le basi della ricostruzione dopo la crisi.»

Norme in materia di lavoro al tempo del Coronavirus. Guida dell'avv. Andrea Ottolina

“IL LAVORO AL TEMPO DEL COVID-19″. GUIDA RAGIONATA ALLE NORMATIVE EMANATE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS.

DI Avv ANDREA OTTOLINA/www.alg.it


29.3.2020 - Pubblichiamo (in www.alg.it, ndr) un breve riepilogo sotto forma di FAQ di alcune previsioni in materia di lavoro al tempo del Covid-19, che saranno aggiornate e implementate in base alle interpretazioni e agli ulteriori provvedimenti che verranno adottati nelle prossime settimane.Il decalogo è stato realizzato dall’avvocato Andrea Ottolini che fa parte della squadra di avvocati dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti


 Le risposte devono intendersi valide alla data del 19 marzo 2020.


 1. Quali misure sono previste per la tutela della sicurezza in tema di lavoro per le attività non sospese?


I recenti provvedimenti emanati hanno valorizzato, in linea di massima, misure a tutela della sicurezza sul lavoro così declinate:



  • maggior utilizzo possibile da parte delle imprese di lavoro agile (cd. smart working), per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza;

  • protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;

  • operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.


 2. Ho diritto di esigere lo smart working? Posso rifiutarmi di rendere la prestazione se il datore di lavoro non consente lo smart working?


 I decreti emanati hanno:



  • definito il lavoro agile nella pubblica amministrazione “la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa”;

  • ampliato anche per il datore di lavoro privato la possibilità di ricorrere allo smart working, superando alcuni limiti previsti dalla legge 81/2017, che lo disciplina.


Tuttavia, al di fuori delle specifiche previsioni di cui si darà conto, allo stato attuale non sussiste un diritto soggettivo del lavoratore a rendere la prestazione tramite smart working.


Pertanto, la mancata autorizzazione al lavoro agile e la richiesta di presenza fisica in azienda di per sé non costituisce motivo per rifiutarsi di rendere la prestazione.


Ciò premesso, occorre ricordare che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 raccomanda il massimo utilizzo – da parte delle imprese – di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza.


Al tempo stesso occorre considerare che gli spostamenti personali sono autorizzati per “comprovate esigenze lavorative”, e quindi - si potrebbe ritenere - per tutte le attività lavorative non ovviabili ricorrendo a lavoro agile e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro.


Pertanto, laddove il datore di lavoro si rifiutasse ingiustificatamente (la giustificatezza o meno del rifiuto andrà valutata caso per caso, e potrà dipendere da diversi fattori, in primis la possibilità di rendere la prestazione da remoto, anche in relazione alle caratteristiche della prestazione) di autorizzare forme di lavoro agile, sarà opportuno farne espressa richiesta, anche tramite le rappresentanze sindacali.


Si ricorda infine che il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto, sino alla data del 30 aprile 2020, che i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.


Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.


 3. Posso rifiutarmi di rendere la prestazione se il datore di lavoro non garantisce idonee misure di sicurezza?


 L’art. 2087 cod. civ. prevede che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.


Ciò pone a carico del datore di lavoro, tra l’altro, l’onere di garantire la tutela della salute sui luoghi di lavoro.


In estrema sintesi, perché un lavoratore possa rifiutare di rendere la prestazione a causa della mancanza di idonee condizioni di salute sui luoghi di lavoro occorre – in assenza di un previo provvedimento giudiziale – che l’inadempimento del datore di lavoro sia totale oppure sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore.


Ovviamente la sussistenza o meno del pregiudizio andrà verificata nel caso concreto, e valutata con grande attenzione e prudenza: un’ingiustificato rifiuto di rendere la prestazione sarebbe classificabile come insubordinazione e, quindi, passibile di sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento.


Anche in questo, è opportuno evitare di assumere iniziative che potrebbero avere conseguenze irrimediabili se non previa attenta ponderazione, e si consiglia di chiedere l’assistenza di un rappresentante sindacale.


 4. Sono previsti dei bonus per chi lavora in sede?


 L’art. 63 del d.l. 18/2020 prevede un premio, per il mese di marzo 2020, di 100 euro (non assoggettato a imposizione fiscale e contributiva) per i lavoratori che hanno svolto la propria attività in sede nel mese di marzo. Occorre precisare che:


- per avere diritto al premio, occorre essere lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;


- il premio è rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede;


- il premio è riconosciuto dal datore di lavoro nel mese di aprile ovvero entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.


 5. Sono un collaboratore/un freelance, ho diritto a qualche indennità?


 Gli artt. 27 e 28 del d.l. 18/2020 riconoscono ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS (nonché ai lavoratori autonomi alle gestioni speciali dell’Ago) e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.


Stanti le condizioni di accesso al contributo, i giornalisti - iscritti all’INPGI - non beneficeranno dell’indennità in esame.


L’art. 44 dello stesso decreto ”Cura Italia” istituisce, un “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a riconoscere ai lavoratori dipendenti ed autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, un’indennità, a sostegno del reddito, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.


La misura, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della suddetta indennità verranno stabiliti da uno o più decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto.


Per un commento alla previsione, si rimanda al link http://www.alg.it/alg1/?p=15925


 6. Ho diritto al congedo parentale? E al bonus baby sitter?


 Il decreto Cura Italia interviene in materia di congedo parentale, introducendo nuove previsioni che vanno a far fronte alla nota sospensione dei servizi delle scuole.


Il decreto prevede in particolare che - con decorrenza 5 marzo 2020 - i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possono usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (o, se disabili, anche di età superiore), di complessivi 15 giorni di congedo, per i quali è prevista una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con copertura di contribuzione figurativa.


La fruizione del congedo:



  • è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (come ricordato per un totale di 15 giorni complessivi);

  • è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.


In alternativa al congedo di cui sopra, i lavoratori dipendenti possono fruire di un bonus (una tantum), nel limite massimo complessivo di 600 euro, per l’acquisto di servizi di baby-sitting.


 7. Anche i lavoratori autonomi hanno diritto al congedo parentale e al bonus baby sitter?





Il d.l. 18/2020 prevede per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS la possibilità di fruire, anche in questo caso per i figli di età non superiore ai 12 anni (o, se disabili, anche di età superiore), di una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito medio per ogni giornata di astensione dall’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15, o in alternativa del bonus baby sitting.


Il decreto non ha previsto una disposizione analoga per gli iscritti alla gestione separata INPGI e pertanto, al momento non vi sono disposizioni per i lavoratori autonomi giornalisti in materia di congedo parentale o baby sitting.


Occorrerà verificare se l’INGPI assumerà motu proprio provvedimenti per estendere anche agli autonomi previsioni analoghe.


 8. Attualmente usufruisco della l. 104/1992: ci sono state modifiche nella disciplina?


 Il decreto Cura Italia ha incrementato di ulteriori complessive 12 giornate (usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) i permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti affetti da invalidità ovvero che prestano assistenza a soggetti invalidi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Tali giornate si aggiungono alle tre per ciascun mese già previste dalla legge, e sono coperte da contribuzione figurativa.


 9. È vero che dal 17 marzo 2020 non posso essere licenziato/a?


 L’art 46 del d.l. 17 marzo 2020 prevede che, per un periodo di 60 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del Decreto, i datori di lavoro non possono avviare le procedure di riduzione del personale previste dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, e che per lo stesso periodo vengono sospese le procedure di riduzione avviate dopo il 23 febbraio 2020.


Le procedure interessate sono dunque quelle di (i) licenziamento collettivo (datori di lavoro con più di 15 dipendenti che intimino licenziamenti di almeno 5 dipendenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive in una stessa provincia e collocamento in mobilità e (ii) di licenziamento dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria, e per i quali i datori di lavoro ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi in cassa integrazione e di non poter ricorrere a misure alternative al recesso.


L’art. 46 prevede inoltre che dalla data di entrata in vigore del Decreto (ricordiamo, il 17 marzo 2020), e sempre per un periodo di 60 giorni, i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, non possono licenziare i propri dipendenti adducendo un giustificato motivo oggettivo (e quindi “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”).


Restano esclusi i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (ovvero i cd. licenziamenti disciplinari, dettati da comportamenti del singolo lavoratore).


 10. Sono stato/a licenziato/a prima del 17 marzo 2020: sono sospesi i termini per l’impugnazione?


 L’art. 46 del d.l. 18/2020, ancorché rubricato “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, non contiene alcun riferimento a una sospensione dei termini stragiudiziali per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, così come nulla prevede l’art. 83 del decreto, che contiene alcune previsioni in tema di sospensione delle udienze e dei termini processuali.


In assenza di chiarimenti o ulteriori disposizioni, permane dunque in capo al lavoratore l’onere di impugnare il licenziamento nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento.


Nei successivi 180 giorni dall’invio dell’impugnazione stragiudiziale, a pena di inefficacia, deve essere depositato il ricorso giudiziale avanti al Tribunale.


Per questo secondo termine di impugnazione giudiziale, dovrebbe al contrario operare il meccanismo di sospensione dei termini previsto dall’art. 83 comma 2 che prevede che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti [...] per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Coronavirus. Attenti alle fake news

LE 10 NOTIZIE FAKE NEWS PIU’ DIFFUSE SUL CORONAVIRUS
A tale riguardo il Consiglio ha avviato anche una task force di data science sul tema della disinformazione online, coinvolgendo prestigiosi centri di ricerca e istituzioni accademiche, tra cui il Pietro Gravino (SONY Computer Science Lab di Parigi), Vittorio Loreto (Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “La Sapienza” e SONY Computer Science Lab di Parigi), Luciano Pietronero (Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “La Sapienza” e Istituto Enrico Fermi di Roma), Walter Quattrociocchi e Fabiana Zollo (Università Ca’ Foscari di Venezia), Antonio Scala e Emanuele Brugnoli (Istituto dei Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche). L’obiettivo è svolgere analisi e ricerche avanzate sul fenomeno della disinformazione e sugli effetti sociali ed economici prodotti dalle informazioni, vere e false, sul virus e la sua diffusione.

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Anche gli operatori dell'informazione meritano sostegno - dice il Papa

Covid-19, il Pontefice invita a pregare per gli operatori dei media. Fnsi: «Grazie papa Francesco»


Nella messa a Santa Marta, Bergoglio ha messo in risalto l'impegno di quanti lavorano «per comunicare perché la gente non si trovi tanto isolata» in questo tempo di chiusura. «Mai come in questi giorni le parole non possono e non debbono essere pietre», rilevano il segretario Lorusso e il presidente Giulietti.
Papa Francesco durante la messa a Santa Marta (Foto: Vatican Media/SIR)
Papa Francesco, nella messa a Santa Marta, dedicata da giorni all'emergenza per il coronavirus, oggi ha messo in risalto il lavoro degli operatori dei media. «Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media», coloro che «lavorano per comunicare perché la gente non si trovi tanto isolata», e sono impegnati «per l'educazione dei bambini, per le informazioni, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura».
«Non possiamo non rivolgere un grazie davvero sentito a papa Francesco che, questa mattina, ha voluto ringraziare le donne gli uomini dell'informazione che in questi giorni stanno svolgendo, nella stragrande maggioranza dei casi, il loro dovere con impegno che va ben oltre il dovere professionale, garantendo un ininterrotto flusso di notizie e stando vicini ai tanti che soffrono o sono costretti alla solitudine», commentano Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi.
«Mai come in questo caso – aggiungono – le parole non possono e non debbono essere pietre, e, anche per questo, vanno contrastate le fabbriche del falso che mirano solo a destabilizzare, ad alimentare il terrore, a colpire il giornalismo professionale».

 @fnsisocialI


mercoledì 1 aprile 2020

Genitori e figli al tempo del Coronavirus. E' consentito un giro sotto casa ad un solo genitore con figlio. Restano in vigore tutte le restrizioni già emanate. Ma c'è, cpme sempre, chi come Fontana o De Luca , fa finta di non capire!

E' "da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". E' quanto prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per "chiarimenti" sui divieti di assembramento e spostamenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Non è invece ancora consentita "l'attività sportiva (jogging)".

Il Viminale ha poi spiegato che "le regole sugli spostamenti non cambiano". La circolare si limita "a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. 

In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute". 


La circolare equivale a "esercitare il diritto al sole e alla primavera", ha commentato Roberto Bernabei del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa alla Protezione civile. 


Assessore Gallera:
Non è questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal ministero dell'Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante, vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera riguardo alle indicazioni del Viminale sulle attività motorie. "Il provvedimento ministeriale - secondo Gallera - potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del 
coronavirus". 

Governatore De Luca:
"Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell'Interno. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio".