sabato 7 dicembre 2013

Compagnia della buona radio (Music@, marzo-aprile 2008). Sentenza del tribunale: diritto di critica esercitato in modo corretto

“Un tempo, nella benedetta era democristiana, profitti e ricavi radiofonici ( per diritto d’autore, a seguito di trasmissione ) venivano spartiti fra editori secondo percentuali che, seppur discutibili, assicuravano ad autori ed editori il pane e ad alcuni anche il companatico.
Tale criterio di distribuzione/divisione fra autori, a seconda del peso delle rispettive case editrici, riguardava soprattutto la musica contemporanea: dalle trasmissioni radio, più che da ogni altra fonte,  i compositori traevano mezzi di sussistenza, per via dei diritti d’autore. Per una esemplificazione approssimativa (ma non tanto), se a Casa Ricordi apparteneva il 50% delle musiche trasmesse, alla Sonzogno il 20%, a tutti gli altri il restante 30% ( per essere chiari: a Curci, Edipan, BMG ecc..). Poi le case editrici, a loro volta, distribuivano i proventi fra i propri compositori, assicurando a taluni solo il pane, ad altri anche caviale e champagne, anche se caviale e champagne se lo potevano permettere pochissimi. 
 Certo non si andava tanto per il sottile, nessuno stava lì a discutere quale   opera trasmettere, ma le percentuali grosso modo venivano rispettate;  gli editori le  contrattavano direttamente con la Rai, e le eccezioni dovevano essere compensate in breve tempo. Non era il migliore dei mondi possibili, ma almeno i musicisti non venivano solitamente gettati sul lastrico.
 Ora Radio Tre resta ancora l’unico canale radiofonico pagatore, per il settore classico, ma di regole sembra non ve ne siano più. Qualche editore è scomparso dalla scena ( Edipan), qualcun altro invece sì è fatto avanti ( come Rai Trade, omonima casa editrice della consociata Rai); ma chi decide quale autore trasmettere,  lo fa seguendo  criteri a dir poco ‘personali’, comunque di pubblica inutilità. Ed un compositore, che  per puro caso, è  il responsabile della programmazione musicale, primeggia su tutti quanto a presenze. Leggete di un collegamento da un teatro di periferia ( geografica, soltanto)? vi domandate il perché , la risposta potrebbe essere che a breve,  toccherà sorbirvi anche un pezzo da concerto da quel teatro periferico del compositore/programmatore; c’è un piccolo festival a Radio Tre? quel festival programma anche un suo pezzo da camera; un grande festival di musica contemporanea è gratificato da collegamenti continui? c’è anche  una ‘commissione’ per lui ; collegamenti frequenti da un altro festival intitolato ad un grande nume del passato che ha per guida un letterato?  Ci tocca la sorpresa di  una  quelle cose che chiamano ‘melologo’ od opera ‘à la manière de…’  del nostro autore, su libretto del letterato suddetto; un altro melologo ci tocca anche e per la medesima ragione, dall’arena più grande del mondo; e il Prix Italia,  ca va sans dire, poteva sottrarsi al battesimo di  un’opera, ‘radiofonica’ naturalmente. del nostro grande compositore? Anche in un Festival che celebra Sinopoli, dove è accasata la ciurma di Radio Tre, radiotrasmesso manco a dirlo, c’è lui, il grande compositore: presenta un’azione scenica in coppia con un suo assiduo compagno di giochi. Speriamo di essere stati completi, per lo meno per quel che riguarda gli ultimi tempi; se non lo siamo stati non ce ne voglia il grande compositore, rimedieremo in un’altra occasione. In tutti i casi, è ovvio, si tratta di semplici coincidenze.
 Ci sono, naturalmente,  alcune eccezioni.  Per esempio, la musichetta di inizio e fine di quasi tutte le rubriche di Radio Tre non è del nostro grande compositore, bensì del defunto  Luciano Berio ( più esattamente di Schubert). Ma a Schubert non andrà una lira, mentre a Berio ed ai suoi eredi un vitalizio, vita natural durante (degli eredi). A proposito perché non toglie quella redditizia musichetta e ne mette una sua, il grande compositore?
 Titoli di coda. Abbiamo scritto del Teatro di Cagliari, delle Settimane del Teatro Olimpico di Vicenza, del Festival di Musica della Biennale, del Festival Pergolesi di Jesi, dell’Arena di Verona, del Festival Sinopoli di Taormina; Michele Dall’Ongaro è il nome del celebre compositore. ( P.A.)”

Questo scrivemmo su Music@ (marzo-aprile 2008). Nel settembre dello stesso anno Michele Dall’Ongaro, ci fece causa (civile) perché si ritenne diffamato, chiedendoci danni per 100.000 Euro ed altri 30.000 Euro per danno esistenziale. Nell’atto di citazione, Dall’Ongaro chiamò in causa anche il Conservatorio 'Casella', in quanto editore della rivista. Dalla sentenza, appena resa pubblica, riproduciamo alcuni passaggi cruciali.
 Il 27 novembre u.s. il giudice  del Tribunale dell’Aquila, dott. Antonella Camilli, ha emesso la seguente sentenza. Per il Conservatorio: ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva per gli effetti dell’art.12 della legge 47/48 e comunque respinge integralmente le domande di parte attrice ( Dall’Ongaro) in quanto infondate  in fatto e in diritto”. Per quel che ci riguarda, in quanto direttore di Music@ ed autore del breve ‘foglio d’album’ ( pag.31 di Music@, marzo-aprile 2008) intitolato ‘Compagnia della buona radio’,  respinge altresì la citazione in giudizio, perché  infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”.

Quanto alla chiamata in causa del Conservatorio, il giudice dichiara che è "illegittima, perché la legge ( art.57 della legge sulla stampa) configura la responsabilità diretta del direttore e dell’autore, giammai dell’editore che deve, pertanto, essere dichiarato non legittimato passivamente nel presente giudizio".

Per il direttore ed autore del pezzo, il giudice afferma: per quanto concerne il merito della controversia, si rileva che "da una attenta lettura dell’articolo di cui a pag.31 della rivista detta, emerge chiaramente che il diritto di critica è stato esercitato in modo corretto, in quanto il convenuto Acquafredda, in qualità di autore nonché di direttore della richiamata rivista, con l’articolo pubblicato, ha utilizzato espressioni non denigratorie, lesive dell’onore e della reputazione dell’attore" (Dall’Ongaro)

Perciò conclude:
1.      Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Conservatorio di Musica;
2.      Respinge la domanda;
3.      Condanna l’attore ( Dall’Ongaro) a rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio, rispettivamente nella misura complessiva di Euro 2.000,00, oltre accessori per legge previsti, ai sensi del decreto n.140 del 2012.
                                                            L’Aquila  27 novembre 2013. Dott. Antonella Camilli








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