martedì 9 luglio 2024

Assolto dopo 9 anni in Cassazione per aver tentato di rubare 1,10 Euro in un parcometro. Perchè la magistratura non si affaccia in Parlamento dove da anni alcuni rubano 20.000 Euro circa al mese senza farsi mai vedere?

 


Tenta di rubare 1 euro e 10 centesimi da un parcometro, assolto dopo 9 anni in Cassazione© Fornito da Il Sole 24 Ore

Nove anni per cancellare una doppia condanna in primo e secondo grado, per il tentato furto di 1 euro e 10 da un parcometro. Verdetti che la Cassazione annulla, senza rinvio perché l'azione penale non avrebbe mai dovuto iniziare in assenza della querela, richiesta dopo la riforma Cartabia, anche per il tentato furto aggravato. A meno che ad essere preso di mira non sia un bene destinato a servizi di pubblica utilità (articolo 625 del Codice penale). Circostanza quest'ultima ritenuta “scontata” in appello - perché il parcometro serve per la sosta delle auto in un luogo pubblico - ma mai contestata dalla pubblica accusa, che si era limitata ad eccepire la violenza sulle cose, condotta non perseguibile senza querela. La Corte d'Appello aveva considerato il reato aggravato perché il “colpo”, tra l'altro non riuscito, era stato messo in atto dal ricorrente, classe '71, su un bene destinato ad un servizio di pubblica utilità.

Una circostanza aggravante quest'ultima che, dopo la riforma Cartabia, è tra le eccezioni che consentono di procedere per il tentato furto anche in assenza di querela. Sarebbe però servito almeno che la pubblica accusa avesse contestato la sottrazione di un bene al pubblico servizio, cosa che non era mai avvenuta. Per la Corte territoriale, però il valore di pubblico servizio era “scontato” e non oggetto di valutazione, come chiesto dalla difesa. Una tesi che la Cassazione smonta perché il parcometro non è espressamente indicato come bene destinato a pubblico servizio a differenza, ad esempio, dell'energia elettrica che è chiaramente dedicata agli utenti. L'aggravante per il furto tentato scatta dunque a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'ente erogatore come del fruitore del bene o del danno effettivamente provocato. Nel caso esaminato è stato invece violato il diritto di difesa sia in primo grado sia in appello. Perché mai, nel corso del processo - passato anche per la sezione “stralcio” per poi essere rimesso alla sezione ordinaria - il punto cruciale del bene sottratto al pubblico servizio è stato oggetto di discussione tra le parti.

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